Il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 (che include, la Direttiva UE 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio) ha subito una serie di modifiche ai criteri informativi dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggi.
In particolare, la norma impone che tutti gli imballaggi siano opportunamente etichettati secondo modalità stabilite dalle norme tecniche UNI, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. A ciò viene aggiunto anche l’obbligo, per i produttori, di indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati e se quest’ultimi sono compostabili o biodegradabili.
La disposizione prevede, inoltre, che gli imballaggi debbano essere muniti di opportuna marcatura (apposta sull’imballaggio stesso o sull’etichetta), la quale deve essere chiaramente visibile e di facile lettura, e permanere anche dopo l’apertura dell’imballaggio stesso.
La direttiva prevede un sistema di numerazione per l'identificazione dei materiali (plastica, carta e cartone, metalli, materiali in legno, tessili e vetro) per esempio, per la plastica la numerazione da 1 a 19, per la carta e scatole di carta la numerazione da 20 a 29 ecc. L’identificazione del materiale può essere effettuata anche attraverso l’abbreviazione dei materiali usati (ad esempio “HDPE” – High Density Poliethylene). Tali metodi di identificazione devono essere inseriti al centro o al di sotto del marchio grafico che indica la natura riutilizzabile o recuperabile dell’imballaggio.
In riferimento, invece, ai materiali composti (ossia il caso in cui l’imballaggio sia formato da più materiali, quali carta e metalli vari, carta e plastica ecc.), debba essere indicata la lettera “C” (“composti”), unitamente all’abbreviazione del materiale predominante dell’imballaggio.
Per introdurre in azienda un sistema per la stampa dei pittogrammi di riciclo sugli imballaggi dei prodotti, contattaci e scopri il sistema di marcatura più adatto alla tue esigenze.
In particolare, la norma impone che tutti gli imballaggi siano opportunamente etichettati secondo modalità stabilite dalle norme tecniche UNI, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. A ciò viene aggiunto anche l’obbligo, per i produttori, di indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati e se quest’ultimi sono compostabili o biodegradabili.
La disposizione prevede, inoltre, che gli imballaggi debbano essere muniti di opportuna marcatura (apposta sull’imballaggio stesso o sull’etichetta), la quale deve essere chiaramente visibile e di facile lettura, e permanere anche dopo l’apertura dell’imballaggio stesso.
Pittogrammi: Linee Guida
La direttiva prevede un sistema di numerazione per l'identificazione dei materiali (plastica, carta e cartone, metalli, materiali in legno, tessili e vetro) per esempio, per la plastica la numerazione da 1 a 19, per la carta e scatole di carta la numerazione da 20 a 29 ecc. L’identificazione del materiale può essere effettuata anche attraverso l’abbreviazione dei materiali usati (ad esempio “HDPE” – High Density Poliethylene). Tali metodi di identificazione devono essere inseriti al centro o al di sotto del marchio grafico che indica la natura riutilizzabile o recuperabile dell’imballaggio.In riferimento, invece, ai materiali composti (ossia il caso in cui l’imballaggio sia formato da più materiali, quali carta e metalli vari, carta e plastica ecc.), debba essere indicata la lettera “C” (“composti”), unitamente all’abbreviazione del materiale predominante dell’imballaggio.
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